Art. 1. – Modalità di svolgimento del corso
1.In relazione alla previsione dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, possonoessere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:
a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E recupero 6 punti con 12 ore di scuola, in massimo due ore giornaliere e settimane complessive di corso
b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E, 9 punti con massimo 2ore giornaliere e in massimo 4settimane consecutive; e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, 9 punti con massimo 3ore giornaliere e in massimo 3 settimane di corso.ore giornaliere.
4.Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti.
5.Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.
Art. 5. – Svolgimento dei corsi
2.Per ogni corso devono essere indicati:
a)i giorni e gli orari delle lezioni;
b)il docente o i docenti;
c)il responsabile del corso;
d)l’elenco dei partecipanti al corso.
Art. 6. – Frequenza dei corsi
2.Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
3.Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:
a) 4ore di assenza per i corsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) (per sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E);
b) 6ore di assenza per i corsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) (per categorie C, C+E, D, D+E e KA e KB).
4.In caso vengano perse più delle ore previste si dovrà ripetere l’intero corso, tuttavia è comunque necessario recuperare le ore di assenza per ottenere l’attestato con apposite lezioni di recupero.
Art. 8. – Attestazione finale
1.Al termine del corso viene rilasciato un attestato in duplice copia: una copia al partecipante, l’altra all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso.
Art. 9. – Decorrenza dei punti acquisiti
1.Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell’attestazione di frequenza del corso e verrà effettuato non appena il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri avrà avuto comunicazione dell’attestazione di frequenza.
2.Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell’attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.